Il TAR del Lazio dichiara illegittimo l’inserimento nell’ISEE dei redditi da pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento

Il TAR del Lazio dichiara illegittimo l’inserimento nell’ISEE dei redditi derivanti da pensioni di invalidità e indennità di accompagnamentoCommento di Franco Bettoni –

Presidente nazionale ANMIL

“È con soddisfazione che apprendiamo la notizia dell’accoglimento da parte del Tar del Lazio del ricorso presentato dai familiari dei disabili contro la riforma dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) entrata in vigore a inizio 2015, che ha introdotto un nuovo meccanismo di calcolo del reddito per l’accesso ad aiuti e a prestazioni sociali agevolate, sfavorevole per le persone con disabilità più gravi”, dichiara il Presidente ANMIL e neo Presidente della FAND Franco Bettoni.

I legali dei ricorrenti hanno ricevuto dal tribunale il dispositivo che, come divulgato tramite Facebook, dichiara l’Art. 4 del DPCM 159/2013 illegittimo nella parte in cui include nel computo ISEE le provvidenze economiche erogate dallo Stato a sostegno della disabilità.

Secondo i giudici amministrativi non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di reddito che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi INAIL.

“Una pronuncia, quella del Tar, pienamente in linea con quanto denunciato dall’ANMIL già nelle prime fasi di elaborazione del regolamento. Auspichiamo che ora il Governo prenda atto al più presto di questa importante pronuncia, risolvendo una questione che tutto il mondo della disabilità sta vivendo come una inaccettabile e ingiusta aggressione dei propri diritti”, conclude il Presidente Bettoni.

 

 

Leggi la sentenza integrale

 

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>